Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 09/11/2001 n. 401

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonchè di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.".

- L'art. 79 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1) è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), della presente Legge.

Art. 5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile ((1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonchè per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modi- ficazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, nonchè ai sensi del Decreto- Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente Decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente Decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.)) Riferimenti normativi:

-Per completezza d'informazione, si riporta il testo degli articoli 7, commi 1, 2 e 3, e 9, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2): "1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.". "Art. 9 (Personale della Presidenza).

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente Decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della Legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio Decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio Decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

6. Il Presidente, con proprio Decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonchè i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.".

- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 7 del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore di zone colpite da calamità naturali), come modificato dalla presente Legge: "Art. 7 (Interventi in materia di protezione civile).

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. 1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'art. 14 del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; art. 6, com-ma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999. 1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. 1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'art. 108 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'art. 1 della Legge 31 dicembre 1991, n. 433.".

 

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